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04 IL LAVORATORE IN NERO


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 Il lavoratore può dirsi assunto dal momento in cui inizia la sua prestazione lavorativa, da quel momento decorrono tutti gli effetti giuridici del rapporto di lavoro. Se però almeno un giorno prima non è stata fatta la comunicazione telematica al portale pubblico regionale il lavoratore viene considerato in nero.
 
 Si sottolinea l’importanza che ogni lavoratore presente in azienda, compresi i parenti, sia sempre assunto in regola fin dal primo giorno. Non è possibile “provare” il lavoratore prima che lo stesso sia stato regolarmente assunto.
 
 Se il lavoratore viene tenuto in nero (anche solo per un giorno), in caso di visita ispettiva automaticamente il contratto a termine, il periodo di prova, l’apprendistato, decadono ed il lavoratore viene considerato a tempo indeterminato fin dall’inizio. Anche lo stesso lavoratore può impugnare il rapporto, sostenendo di aver lavorato in nero.
 
 Nel caso in cui venga accertato l'impiego di lavoro in nero, il datore di lavoro si espone, tra le altre, alla sanzione pecuniaria amministrativa da 1.500 a 12.000 Euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 Euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo (cosiddetta maxi-sanzione); nel caso di impiego di lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno è prevista l'arresto da 3 mesi ad un anno ed a un'ammenda di 5.000 Euro.
 

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